1. La magistratura
La magistratura è il corpo dei giudici chiamati a decidere le controversie nell’esercizio della funzione giurisdizionale, corpo essenzialmente costituito dai magistrati ordinari.
Secondo la Costituzione essi sono “istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art. 102, primo comma). L’ordinamento giudiziario è tutt’oggi regolato dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sul quale sono poi intervenute numerose modifiche, le più importanti tra le quali apportate con la legge n. 111/2007.
Nonostante l’art. 102 sancisca fortemente il ruolo della magistratura ordinaria, disponendo che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, la Costituzione ammette comunque la presenza di altri corpi e organi titolari di funzioni giurisdizionali: ne è un esempio l’art. 103 Cost., il quale conferma l’esistenza di alcune magistrature speciali (Consiglio di Stato, giudici amministrativi, Corte dei conti e Tribunali militari).
L’articolo 111 (come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999) sancisce alcune regole generali per l’esercizio della funzione giurisdizionale, nonché i processi davanti al quale si svolgono.
Queste regole vanno così a definire il concetto di giusto processo, integrando quanto già disposto dall’art. 24 Cost., secondo il quale “tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi” (primo comma) e che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (secondo comma).
Il primo elemento, dunque, che secondo tale articolo caratterizza il giusto processo, è l’affermazione dei diritti di azione e di difesa. Questo viene anche detto principio del contraddittorio, secondo il quale le regole processuali devono permettere a ciascun interessato di intervenire nel processo, divenendone parte.
In aggiunta ad esso, il secondo comma afferma il principio della parità delle parti, in forza del quale il sistema processuale non de...