1. La composizione del governo
Secondo l’art. 92 della Costituzione “il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”.
Presidente e ministri sono le componenti necessarie del Governo, in quanto previste specificatamente dalla Costituzione. Nella prassi si sono però affermate anche altre figure, quali i ministri senza portafoglio, i sottosegretari e talvolta anche vicepresidenti del Consiglio e altri commissari. Queste figure appartengono in qualche modo al ‘Governo’ in senso ampio, ma non ne sono componenti necessarie.
Alcune di queste figure, introdotte inizialmente attraverso la prassi, hanno trovato in seguito previsione esplicita nella legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Governo vero e proprio è nominato dal Presidente della Repubblica: per primo il Presidente del Consiglio, in seguito, su proposta di quest’ultimo appena nominato, i singoli ministri. Esso giura fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, e da quel momento assume le sue funzioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, denominato anche primo ministro, è il principale detentore del potere esecutivo, a cui è assegnato il compito di assemblare il nuovo governo dopo la fine del precedente.
Al presidente del Consiglio dei ministri spetta, inoltre, il compito di ‘dirigere la politica generale del Governo e ne è responsabile’ e inoltre ‘mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri’ (art. 95, primo comma, Cost.).
La sua però non è una posizione di effettiva preminenza nei confronti del Consiglio, in quanto è quest’ultimo che, nella sua collegialità, determina la politica generale del Governo, e che delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere.
Dunque, questa ‘preminenza’ del Presidente del Consiglio si manifesta nel potere di rappresentan...