1. La libertà personale
La libertà personale viene sancita all’interno dell’articolo 13 della Costituzione. Viene tutelata sia la libertà fisica che quella psichica della persona. La Costituzione impedisce che si subiscano costrizioni fisiche o costrizioni tali da incidere sulla dignità morale. La Corte Costituzionale precisa che si ha restrizione anche in caso di degradazione giuridica, ossia in quelle situazioni in cui un provvedimento possa provocare una menomazione o mortificazione della dignità o prestigio di un individuo.
Si afferma, comunque, che la libertà personale è soggetta a limitazioni e restrizioni, con condizioni che sono stabilite dalla Costituzione.
2. La libertà di domicilio, comunicazione e di circolazione
La libertà di domicilio viene sancita all’interno dell’articolo 14. Si fa riferimento ad ogni luogo in cui una persona fisica o giuridica, in quanto avendone disponibilità a titolo privato, svolge la propria vita, e dove tenga i propri beni, con la volontà di escludere altri. In questi luoghi non sono ammesse perquisizioni, ispezioni, sequestri, se non nei limiti che sono imposti dalla legge.
La libertà di comunicazione è invece tutelata nell’articolo 15. Sono i modi attraverso cui una persona si mette in relazione con le altre persone. Questa libertà si differenza rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, in quanto l’articolo 15 si basa su una comunicazione personale verso soggetti determinati. Vengono tutelate anche le comunicazioni che avvengono con le moderne tecniche informatiche e qualsiasi tipo di comunicazione a distanza.
L’articolo 16 della Costituzione tutela invece la libertà di circolazione e di soggiorno. Libertà che si ha di poter circolare e soggiornare liberamente in ogni parte del territorio nazionale, a meno che non vi siano delle limitazioni ammesse dalla Costituzione, e sono vietate le restrizioni determinate da ragioni politiche. La restrizione della libertà di circolare e soggiornare in un luogo costituisce limitazione della libertà personale solamente se implichi degradazione giuridica della persona. La libertà di circolazione comprende anche la libertà di espatrio. Inoltre, si comprende come la libertà di circolazione abbia ottenuto una garanzia più ampia dopo che l’Unione Europea ha consentito la libera circolazione delle persone, in quanto appartenenti all’Unione Europea tra gli Stati membri.
3. I diritti di riunione e di associazione
La libertà di riunione viene sancita all’interno dell’articolo 17 della Costituzione. La riunione rappresenta un raggruppamento casuale di persone ed ha un carattere di temporaneità. Viene tutelato il carattere pacifico della riunione, e questa non deve provocare degli impatti negativi su terzi estranei. Non viene sancito che vi deve essere una necessità di preavviso, né per le riunioni che avvengono in ambito privato, né per quelle che avvengono in un luogo aperto al pubblico; preavviso invece vi deve essere se avvengono in un luogo pubblico, perciò di pubblico stazionamento e transito, che può essere vietato da autorità di pubblica sicurezza qualora vi siano comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
La libertà di associazione, invece, viene tutelata dall’articolo 18. In tal caso si ha una stabilità nel perseguimento dei fini da parte dell’associazione; si hanno tuttavia delle limitazioni a tale tipo di libertà, come ad esempio: associazioni segrete o associazioni che perseguono fini politici con un’organizzazione a carattere militare. Riguardo alle associazioni sindacali, sono previste delle discipline specifiche, in quanto l’organizzazione è libera e la registrazione è prevista dalla Costituzione esclusivamente al fine di stipula di contratti collettivi di lavoro validi erga omnes, nonché per le associazioni in partiti politici dirette a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
4. La libertà di manifestazione del pensiero
Tale libertà garantisce la possibilità di comunicare, con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, il proprio pensiero ad una sfera indeterminata di destinatari.
5. Le garanzie giurisdizionali
E’ presente un modello di tutela per i diritti di libertà che sono costituzionalmente garantiti, e tale modello è rappresentato dalla riserva di legge. Esistono diversi tipi di riserva di legge.
Si ha la riserva di legge costituzionale che prevede che determinate materie vengano disciplinate con le medesime garanzie elencate all’articolo 138 della Costituzione (in riferimento alla revisione costituzionale).
Se non si rientra all’interno di tali casi, allora si ha la riserva di legge formale, in quanto la riserva di legge rinvia alla inderogabile necessità che un atto venga adottato nelle forme dell’approvazione della legge ordinaria.
La riserva di legge assoluta invece si ha in quelle fattispecie in cui una determinata materia venga disciplinata da legge o un atto avente forza di legge; queste sono materie di grande importanza, come ad esempio le libertà costituzionali e la libertà personale.
Inoltre si ha la riserva di legge relativa, in quanto la legge in tal caso o atti aventi forza di legge dettano i principi e gli elementi principali della disciplina di una materia.
Si parla, inoltre, della riserva di giurisdizione, ossia il fatto che solamente un’Autorità giudiziaria, attraverso un atto motivato può limitare la libertà personale, nei confronti di una o più persone.
Ad esempio le sanzioni restrittive possono solamente essere disposte con sentenza dell’organo giudiziario competente.
Delle limitazioni della libertà personale, però, possono esservi anche prima della condanna definitiva.
Le misure cautelari possono essere disposte solamente in quelle situazioni in cui vi sono degli indizi di colpevolezza gravi a carico delle persona e se ricorrano una di tali elementi: pericolo di reiterazione dei reati, pericolo di fuga, annacquamento delle prove.
Viene descritto anche l’arresto in flagranza; questo avviene qualora si abbia la flagranza di un delitto non colposo per il quale la pena che è stata stabilita non è inferiore ai 5 anni, ovvero di uno dei delitti espressamente previsti dal codice di procedure penale, oppure facoltativo nei casi meno gravi.
Il fermo di indiziato di un delitto può essere disposto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria qualora vi sia una difficoltà nell’identificare l’indiziato e se vi sia un pericolo di fuga.
Vi sono comunque dei rimedi contro i provvedimenti restrittivi delle libertà, in quanto il modello di tutela si basa appunto sul modello della riserva di legge di giurisdizione.
Si rimembra che comunque, la Costituzione, ha adottato ulteriori criteri per la garanzia dei diritti costituzionali, quindi un nucleo che non può essere intaccato neanche dal legislatore. Ci si basa su una predeterminazione diretta ad opera di limiti rispetto ad alcune libertà, come ad esempio la libertà di riunione.
Un ulteriore modello è quello della riserva di legge rinforzata. In tal caso viene demandato al legislatore di individuare i limiti entro i quali egli può operare, perciò può dettare una disciplina propria.
Vengono perciò menzionati i principi costituzionali. Questi consentono in materia penale di definire il nucleo della libertà personale inviolabile da parte dello stesso legislatore. Provocare, quindi, un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale quando è proprio il legislatore a violare tale nucleo.
6. I rapporti etico-sociali e i rapporti economici
Secondo l’articolo 29 della Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale, la quale è fondata sul matrimonio. Quest’ultimo è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti a garanzia dell’unità familiare che vengono stabiliti dalla legge.
L’articolo 30 sancisce che è un dovere e un diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli, anche se questi sono nati fuori dal matrimonio. Qualora i genitori fossero incapaci, la legge in tal caso provvede che siano assolti dai loro compiti. Per i figli nati fuori dal matrimonio, la legge assicura che vi sia tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge, inoltre, detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.
L’articolo 31, sancisce che, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti, in particolar modo per quanto concerne le famiglie numerose. La legge protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari al tal scopo.
L’articolo 32 fa riferimento al fatto che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun soggetto può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non vi è una disposizione di legge che lo afferma. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo 33: la scienza e l’arte sono libere, e perciò è libero è anche l’insegnamento di tali discipline. Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce delle scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Anche enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, quindi, nel fissare diritti ed obblighi per le scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa una piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
E’ previsto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Per quanto concerne università, istituzioni di alta cultura e accademie, queste sono libere di darsi degli ordinamenti autonomi, ma con i limiti sempre imposti dalla legge.
Infine, l’articolo 34 tutela che la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, che deve esservi fino all’ottavo anno di età, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e i meritevoli, hanno il diritto di poter raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi. La Repubblica rende effettivo questo diritto tramite borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze.
Tra i vari diritti, devono essere ricordati anche i diritti economici o le cosiddette libertà economiche. Questi diritti vengono descritti all’interno della Costituzione, negli articoli che vanno dal 35 al 47.
Primo fra tutti è la libertà d’impresa, ossia il diritto di poter esercitare un’attività economica d’impresa o di libero professionale. D’altronde però, la libertà di iniziativa economica privata, non deve recare danno alla pubblica sicurezza e all’utilità sociale e neanche alla dignità umana.
La libertà di iniziativa economica, però, trova dei limiti nel rispetto degli altri diritti costituzionali. Ulteriori limiti, che vengono definiti esterni, riguardano le imprese pubbliche e la libertà di iniziativa economica privata che in riferimento alle imprese pubbliche e imprese private, queste devono essere di utilità sociale.
Un importante diritto che viene descritto nell’articolo 43 della Costituzione, riguarda sempre la libertà di iniziativa economica. Si sancisce, infatti, che sia possibile il trasferimento ad enti pubblici, allo Stato o a comunità di lavoratori, le imprese le quali hanno importanza di interesse generale per la collettività o in quanto operano in una situazione di monopolio (ad esempio i servizi pubblici essenziali oppure imprese operanti nel settore dell’energia).
Si è visto, di fatti, nel corso del ‘900, come molte imprese operanti in tali settori, e quindi di interesse generale, si siano trasformate di fatto da imprese private a imprese pubbliche. Si pensi ad esempio all’ente pubblico ENEL.
Il secondo importante diritto economico è il diritto alla proprietà. Si vede, anche in questo caso, come per la libertà di iniziativa economica, come sia presente l’intervento da parte del legislatore che cerca di stabilire dei limiti, quindi di conformare la proprietà e renderla accessibile a tutti. Un esempio che può essere fatto riguarda la programmazione urbanistica, in quanto i cittadini non possono utilizzare la proprietà come essi vogliono, ma devono conformarsi a determinati parametri.
La Costituzione, nel tempo, è andata modificandosi, anche con quanto previsto dall’ordinamento da parte dell’UE. Aspetto peculiare è che deve essere garantita la concorrenza, perciò non vi devono essere degli abusi da parte di imprese che hanno un maggior potere all’interno del mercato, sono vietati gli aiuti di Stato alle imprese. Tale aspetto, di mercato concorrenziale, è divenuto di centrale importanza, e anche la figura dello Stato è andata modificandosi nel tempo; lo Stato non interviene direttamente, ma svolge un ruolo prettamente regolatorio sul mercato.
Uno dei compiti maggioritari che devono essere perseguiti è rappresentato dal fatto di regolare il mercato affinché non sussistano particolari barriere all’ingresso, anche per quei settori che vengono considerati spesso monopoli naturali (ne è un esempio il servizio telefonico o il gas naturale).
Qualora l’attività di regolazione non bastasse, si possono prevedere anche delle attività sanzionatorie, affinché quanto descritto prima possa essere raggiunto (eliminazione delle barriere all’entrata nel mercato e maggiore concorrenza).
L’attività di regolazione viene affidata e gestita alle autorità amministrative indipendenti, cui corrispondono delle funzioni amministrative. Tali funzioni, però, possono essere esercitate tramite direttive governative. Un esempio di autorità è l’autorità garante del mercato e della concorrenza.