1. Le origini della Costituzione
Lo Statuto Albertino divenne nel 1861 la Costituzione del Regno Italiano, col quale vennero garantiti alcuni diritti di libertà.
La forma di Governo che venne introdotta fu una forma di tipo dualista, dove vi era sia la Corona che il Parlamento. La prevalenza però che si aveva nell’esercizio delle funzioni era da parte della Corona, in quanto poteva scegliere e nominare i ministri che componevano il Senato.
Successivamente, però, diventò sempre più maggioritario il ruolo del Governo, che diventò sempre più autonomo; l’importanza che raggiunse durante la Prima Guerra mondiale fu notevole, dato che il Governo assunse anche una funzione legislativa (decretazione d’urgenza, in occasione di necessità ed urgenza).
Oltre al Governo, si sviluppò anche il Parlamento, che in seguito al suffragio universale maschile, iniziò a comporsi da diverse rappresentanze. Tra queste rappresentanze dei grandi partiti di massa troviamo anche il partito fascista.
Una volta che tale partito divenne il maggior partito nazionale, Mussolini ebbe la volontà espressa di instaurare uno Stato totalitario.
Con la proclamazione delle leggi fascistissime si tolsero i diritti di libertà che erano presenti fino ad allora nello Statuto e successivamente con le leggi razziali vennero tolti ulteriori diritti, in particolar modo alla comunità ebraica.
Numerose furono poi le conseguenze che si ebbero con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania.
Questo portò il Paese ad avere una Costituzione provvisoria, successivamente al patto di Salerno, con il quale si dichiarava la liberazione di Roma da parte delle truppe alleate. Tale Costituzione stabiliva il rinvio della scelta istituzionale tra forma monarchica o repubblicana alle decisioni di una futura Assemblea Costituente. Si ebbe perciò una seconda Costituzione provvisoria nella quale erano descritte le modalità di scelta istituzionale; il referendum si ebbe il 2 giugno del 1946. La scelta premiò la forma repubblicana.
Venne eletta quindi anche l’Assemblea Costituente, composta da 556 membri. Venne costituita una Commissione per la Costituzione; una volta che la Costituzione venne scritta, discussa e approvata articolo per articolo, questa fu pubblicata prima in Gazzetta Ufficiale e dopo entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
Assemblea costituente che rimase in carica per il mese successivo alla entrata in vigore della Costituzione, per poi sciogliersi e si formarono i poteri costituiti (Parlamento, Presidente della Repubblica e Governo).
2. La struttura e i caratteri della Costituzione
Una prima distinzione che deve essere fatta in merito al tipo di Costituzione è quella tra costituzione flessibile e costituzione rigida. La costituzione flessibile può essere modificata mediante un procedimento legislativo ordinario, mentre per quanto concerne la costituzione rigida, questa si può solamente modificare mediante un procedimento aggravato, rispetto a quanto succede per la costituzione flessibile.
Aspetto cruciale per le Costituzioni è che devono essere garanti di diritti, dato che contengono norme fondamentali relative alla forma di Stato.
Ulteriore differenziazione si ha per le costituzioni. Queste, infatti, possono essere scritte o non scritte. Principalmente, le costituzioni non scritte sono quelle flessibili.
Infine, le costituzioni non scritte vengono anche denominate costituzioni materiali, in quanto si cerca di differenziare rispetto alle formali. Quest’ultime rappresentano un atto volontario che una comunità si dà.
3. Il fondamento democratico e la tutela dei diritti
Si analizzano in seguito quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione:
- Il principio della sovranità popolare, contenuto nell’articolo 1 della Costituzione italiana, che afferma che la sovranità appartiene al popolo, la quale può essere esercitata tramite istituti di democrazia diretta e rappresentativa. Tutti gli organi politici, sia a livello statale, che regionale, trovano legittimazione dalla volontà popolare.
- Il principio democratico, sempre presente nell’articolo 1, primo comma, sancisce che l’Italia è una Repubblica democratica, che implica anche la tutela dei diritti, il controllo di costituzionalità delle leggi, adozione di un principio maggioritario per quanto riguarda l’assunzione delle decisioni da parte degli organi politici, coinvolgimento delle minoranze per le riforme costituzionali.
- Il principio lavorista (art 1 & 4), in quanto la Repubblica è fondata sul lavoro, ma anche perché il lavoro rappresenta un diritto, con valore sociale, punto cardine per il progresso spirituale e materiale della società.
- Il principio personalista, ribadito sia nell’articolo 2 che nell’articolo 3. Nell’articolo 2 vengono riconosciuti i diritti della persona in quanto tale, mentre nell’articolo 3 viene sancito che la Repubblica si impegna di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona. Elemento cardine è la dignità della persona.
- Il principio di uguaglianza (articolo 3, primo comma). In parte riprende quanto detto per il principio personalista. I cittadini devono essere eguali dinanzi alla legge, la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona e vi deve essere una partecipazione attiva da parte di tutti i lavoratori alla vita economico, sociale, attraverso prestazioni sociali a carattere sanitario, assistenziale e anche d’istruzione.
- Il principio pluralista sancisce che data la pluralità di varie formazioni sociali, come ad esempio associazioni, partiti e sindacati, lo Stato deve garantire lo svolgimento da parte di tali enti di attività di interesse generale (principio di sussidiarietà). Altra funzione importante del principio pluralista è quella di regolare competenze e autonomia di differenti istituzioni.
- Il principio solidarista, sancisce che gli individui non sono titolari solamente di diritti, ma anche di doveri, a carattere economico, politico e sociali, per contribuire al benessere della collettività e al progresso sociale; come ad esempio difendere la patria, contribuire al finanziamento della spesa pubblica e di adempiere alle funzioni pubbliche.
- Il principio internazionalista, il quale afferma che bisogna ripudiare la guerra ogniqualvolta vi siano delle controversie tra Stati, e specialmente una limitazione prevista riguardo all’ordinamento nazionale, per poter adeguarsi a quanto stabilito nell’ordinamento internazionale.
4. Il lavoro come diritto/dovere
Tale diritto e dovere è sancito nell’articolo 4 della Costituzione.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
5. Il principio di uguaglianza
Il principio di uguaglianza viene sancito nell’articolo 3 della Costituzione. Esso afferma che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, e perciò la Repubblica si impegna a rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo per il pieno sviluppo della persona.
6. I principi del decentramento e dell’autonomia
L’articolo 5 della Costituzione sancisce che la Repubblica è una indivisibile, però allo stesso tempo promuove il riconoscimento delle autonomie locali, ma anche la applicazione di un decentramento amministrativo. Perciò in tale articolo vengono menzionati diversi aspetti:
- unitarietà e indivisibilità della Repubblica Italiana;
- decentramento amministrativo;
- pluralismo autonomistico.
7. La libertà religiosa
All’interno della nostra Costituzione, l’articolo 19 sancisce che, si può professare la propria fede e praticarne il culto, esclusi quei riti che siano contrari al buon costume. Gli enti ecclesiastici, inoltre, possono organizzarsi con propri statuti.
I rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose sono gestiti e curati dal ministero dell’Interno. Esso riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici, la stipula di intese e la vigilanza, perciò vengono rispettate le garanzie costituzionali. L’esercizio della libertà religiosa è ammesso anche per i detenuti, i quali possono praticarla.
Riguardo, invece, all’articolo 7 della nostra Costituzione è previsto che lo Stato e la Chiesa sono enti indipendenti e si ha una natura pattizia dei rapporti tra la Repubblica e la confessione cattolica. Quest’ultima fa capo ad un ordinamento giuridico autonomo che è appunto lo Stato della Città del Vaticano.
In merito alle altre religioni lo Stato garantisce il pluralismo religioso.
8. La tutela della cultura e della ricerca
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
9. Il diritto internazionale
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.