1. I ricorsi amministrativi
Il ricorso amministrativo è quel tipo di istanza diretta ad una Pa con il fine di ottenere una tutela della propria situazione giuridica soggettiva, detta interesse legittimo, o, se si tratta di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo. Il ricorso amministrativo si configura come un mezzo di tutela non giurisdizionale, bensì giustiziale.
Il fine del ricorso è generalmente l’annullamento, la revoca o la riforma di un provvedimento che si ritiene essere illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto, o tra Pa è un soggetto terzo.
Possono presentare ricorso tutti i soggetti che abbiano interesse all’annullamento del provvedimento della Pa, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1997. L’interesse deve essere personale, in quanto deve riferirsi al soggetto che propone il ricorso; questa caratteristica non deve essere confusa con l’individualità, in quanto in alcuni casi è ammesso il ricorso per la tutela di interessi collettivi. L’interesse deve poi essere attuale, perché il ricorrente deve aver subito una lesione concreta e immediata in conseguenza al provvedimento oggetto del ricorso. Deve infine essere diretto, poiché non è legittimato a ricorrere un soggetto diverso dal titolare della situazione soggettiva coinvolta.
Il termine per proporre il ricorso è perentorio e comincia a decorrere dalla notifica dell’atto, o, in mancanza, della data della sua pubblicazione. In tutti gli altri casi dal momento della piena conoscenza dell’atto. Per il ricorso gerarchico e in opposizione il termine è di 30 giorni; per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, invece, è pari a 120 giorni. Il diritto a proporre il ricorso si estingue per rinuncia dell’interessato, per decadenza o acquiescenza.
Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di ricorsi amministrativi:
il ricorso gerarchico: ricorso...