1. Gli atti amministrativi
Nel nostro ordinamento, l’esplicazione della funzione amministrativa, da parte di una Pubblica Amministrazione o di un’altra autorità amministrativa, avviene attraverso l’adozione dei c.d. atti amministrativi. Questi sono particolari atti giuridici attraverso i quali si esplica il potere amministrativo, produttivo di effetti a prescindere dalla volontà dei soggetti a cui è rivolto.
Fondamentale è, in primo luogo, distinguere gli atti dell’autorità amministrativa che producono effetti giuridici all’esterno della pubblica amministrazione, verso gli amministrati, modificando le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi e simili) di coloro che in qualunque modo risultino essere destinatari dell’atto, dagli altri atti, i quali non hanno capacità di produrre effetti giuridici all’esterno. I primi prendono il nome di provvedimenti, i secondi semplicemente atti (o meri atti) amministrativi.
Un atto amministrativo, pertanto, è:
unilaterale: ha efficacia indipendentemente dalla volontà dei soggetti destinatari;
nominativo: ogni tipologia di atto è prevista nominativamente dalla legge.
A livello strutturale, nella generalità dei casi, un atto amministrativo è composto da:
l’intestazione: indica l’autorità da cui è emanato l’atto;
il preambolo: contiene norme di legge e gli articoli su cui si è basata l’adozione dell’atto;
la motivazione: valuta comparativamente gli interesso, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse al posto di un altro;
il dispositivo: è la parte precettiva, che costituisce l’atto di volontà della Pa;
il luogo e la data: il loro errore o la loro mancanza producono un’irregolarità dell’atto;
la sottoscrizione: contiene la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata.
Rispetto, invece, al contenuto dell’atto amministrativo, bisogna distinguere tra gli elementi&nb...