1. La regione: organizzazione e competenze nelle linee generali
Di Regioni si cominciò a parlare, in Italia, già nella seconda metà dell’Ottocento. Poco dopo il 1860, infatti, un disegno di legge in questo senso fu elaborato, ma tale progetto incontrò l’opposizione di coloro che temevano il pericolo di dividere nuovamente l’Italia appena unita, e perciò fu abbandonato.
L’idea regionale fu ripresa dopo il fascismo e la Seconda guerra mondiale. Dopo varie discussioni, fu deciso di distinguere un gruppo di Regioni che per diversi motivi avrebbero dovuto godere di una autonomia speciale e più ampia, sancita per ognuna in un particolare statuto, adottato con legge costituzionale; esse furono: la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle D’Aosta (art. 116 Cost.). Queste regioni sono dette a statuto speciale.
Le altre regioni ricevettero la fondamentale disciplina della loro organizzazione e dei poteri direttamente dalla Costituzione, al Titolo V.
Esse furono: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise (che divennero solo successivamente due distinte regioni), Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
L’art. 116, terzo comma, Cost., dispone che anche singole Regioni a statuto ordinario possono avere, entro certi limiti, caratteri di specialità rispetto alle altre.
In particolare, l’articolo prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite su iniziativa della Regione interessata, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta è preceduta da una intesa con la regione interessata. Queste “speciali” forme di autonomia sono consentite per tutte le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (materie in cui la potestà statale concorre con quella regionale), nonché in alcune materie esclusivamente statali di cui al secondo comma del medesimo articolo (organizzazione della giust...