1. Il Presidente della Repubblica e sua elezione
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87, co. 1, Cost.). Egli è eletto per sette anni dal Parlamento, riunito in seduta comune dei suoi componenti e integrato dai rappresentanti delle Regioni. Può essere eletto qualunque cittadino italiano, purché abbia compiuto cinquant’anni e sia in possesso dei diritti civili e politici. Per l’elezione occorre la maggioranza dei due terzi dell’assemblea nelle prime tre votazioni, ma è sufficiente la maggioranza assoluta nelle successive.
Il Presidente è eletto dal Parlamento, e ciò giustifica la scelta dei Costituenti di voler imprimere un carattere parlamentare alla Repubblica italiana.
Per l’elezione il Parlamento si riunisce in seduta comune, integrato da “tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze” (art. 83, secondo comma, Cost.; solo la Valle D’Aosta, in ragione della sua dimensione, ha solo un rappresentante).
Il Presidente è eletto per sette anni, due in più rispetto alla durata ordinaria delle Camere. L’elezione, ai sensi dell’art. 83, co. 3, Cost., avviene con voto segreto.
Una volta eletto, prima di assumere le sue funzioni, presta il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 91 Cost.). La costituzionale enuncia anche i fondamentali doveri del Presidente, la cui trasgressione dà luogo ai soli reati per i quali sia prevista una responsabilità presidenziale: l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione (art. 90, primo comma, Cost.). Lo stesso articolo stabilisce inoltre che “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”. Tale irresponsabilità va collegata alla circostanza che la responsabilità degli atti è assunta (secondo la previsione dell’art. 8”, primo comma) tramite la c.d. ...